
Con il termine discarica si intende, secondo il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, “un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”.
Lo smaltimento dei rifiuti in discarica è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, attuazione della Direttiva 1999/31/CE, che classifica le discariche in tre categorie: discariche per rifiuti inerti; discariche per rifiuti non pericolosi; discarica per rifiuti pericolosi.
Il Decreto, definendo i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, la modalità di richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica e le procedure di ammissione in discarica, rimanda la definizione dei criteri di ammissione in discarica al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010.
Per la collocazione dei rifiuti il detentore della discarica deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.I n previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal Decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica in base alla caratterizzazione sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti (valori di ammissibilità indicati nelle tabelle del Decreto) dal Decreto ministeriale 27 settembre 2010.Con il recente Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 - “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” - GU n. 302 del 29-12-2011, all’articolo 13, relativo alla Proroga di termini in materia ambientale, viene prorogato il termine ultimo di ammissibilità in discarica al 31 dicembre 2012, dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg.
A cura di Gabriella Donadio
Fonti: D.L. n. 216 del 29/12/2011, D.M. 27/09/2010 e D.L. n. 36 del 13/01/2003
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