
Il Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
L’obiettivo e la componente principale e preponderante del regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali.
A tal fine per organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità, l’Unione europea ha istituito un sistema di controllo dei movimenti di rifiuti:
Il regolamento riguarda quasi tutti i tipi di rifiuti da spedire elencati in due liste: i rifiuti soggetti alla procedura di notifica figurano nell’«elenco ambra» (allegato IV), mentre i rifiuti soggetti unicamente all’obbligo d’informazione figurano nell’«elenco verde» (allegato III). Nell’allegato V sono riportati i rifiuti la cui spedizione è vietata.
Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:
a) se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti;
b) se destinati ad operazioni di recupero:
i) i rifiuti elencati nell'allegato IV , che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea*;
ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A;
iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.
A prescindere dal tipo di procedura, tutti i soggetti coinvolti nella spedizione devono prendere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti con metodi ecologicamente corretti durante l’intero iter della spedizione.
Le autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione) devono rilasciare un’autorizzazione prima che la spedizione abbia inizio.
La spedizione dei rifiuti costituisce l'oggetto di un contratto fra il soggetto che organizza la spedizione e l’importatore o il destinatario dei rifiuti. Se i rifiuti sono soggetti a notifica, il contratto stipulato tra le parti deve essere corredato di garanzie finanziarie.
*La Convenzione di Basilea è il principale trattato internazionale per la regolamentazione dei movimenti di rifiuti pericolosi fra le nazioni, adottato dalla Conferenza delle Parti il 22 Marzo 1989; è entrata in vigore il 5 Marzo 1992.
A cura di Gabriella Donadio
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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