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Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti transfrontalieri
17 gennaio 2012
Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti transfrontalieri

Il Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

L’obiettivo e la componente principale e preponderante del regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali.

A tal fine per organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità, l’Unione europea ha istituito un sistema di controllo dei movimenti di rifiuti:

  • fra Stati membri, all’interno dell’Unione europea (UE) o con transito attraverso paesi terzi;
  • importati nell’UE da paesi terzi;
  • esportati dall’UE verso paesi terzi;
  • in transito nel territorio dell’UE con un itinerario da e verso paesi terzi.

Il regolamento riguarda quasi tutti i tipi di rifiuti da spedire elencati in due liste: i rifiuti soggetti alla procedura di notifica figurano nell’«elenco ambra» (allegato IV), mentre i rifiuti soggetti unicamente all’obbligo d’informazione figurano nell’«elenco verde» (allegato III). Nell’allegato V sono riportati i rifiuti la cui spedizione è vietata.

Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

a) se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti;

b) se destinati ad operazioni di recupero:

i) i rifiuti elencati nell'allegato IV , che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea*;

ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A;

iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;

iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.

A prescindere dal tipo di procedura, tutti i soggetti coinvolti nella spedizione devono prendere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti con metodi ecologicamente corretti durante l’intero iter della spedizione.

Le autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione) devono rilasciare un’autorizzazione prima che la spedizione abbia inizio.

La spedizione dei rifiuti costituisce l'oggetto di un contratto fra il soggetto che organizza la spedizione e l’importatore o il destinatario dei rifiuti. Se i rifiuti sono soggetti a notifica, il contratto stipulato tra le parti deve essere corredato di garanzie finanziarie.

 

*La Convenzione di Basilea è il principale trattato internazionale per la regolamentazione dei movimenti di rifiuti pericolosi fra le nazioni, adottato dalla Conferenza delle Parti il 22 Marzo 1989; è entrata in vigore il 5 Marzo 1992.

A cura di Gabriella Donadio 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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